[Acta Apostolicae Sedis
Supplemento, 1929, p. 14]
N. III. Legge sulla
cittadinanza ed il soggiorno.
7 giugno 1929.
PIO PP. XI
Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorit, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:
CAPO I.
DELLA CITTADINANZA.
1. Sono cittandini della Citt
del Vaticano:
a) i Cardinali residenti nella detta Citt o in Roma;
b) coloro
che risiedono stabilmente nella Citt del Vaticano per ragioni di dignit,
carica, ufficio od impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o
per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal
Cardinale Segretariodi Stato, se si tratta di persona communque addetta alla
Corte Pontificia od a qualunque
ufficio di cuii allarticolo 2 della legge fondamentale della Citt del
Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona;
c) coloro che, anche indipendentemente dalle
condizioni previate dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo
Pontefice a risiedere stabilmente nella Citt del Vaticano con concessione o
con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente.
2. Sono
del pari cittadini vataicani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli
e le sorelle di un cittadino vaticano, purch sieno secolui conviventi ed
autorizzati a risiedere nella , secondo le norme stabilite nei seguenti
articoli.
3. Lautorizzazione
indicata nellarticolo precedente data dal Sommo Pontefice e per esso dal
Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla
Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui allarticolo 2 della letgge
fondamentale della Citt del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra
persona.
4. Lautorizzazione per ilconiuge e per i
figli pu essere data in base alla semplice constatazione del rapporto di
famiglia.
Lautorizzazione
cessa di diritto:
a) per il
coniuge, se il matrimonio sia annullato o dispensato, oppure sia pronunciata la
separazione coniugale; {*15}
b) per i
figli col raggiungimento dellet di 25 anni, eccetto che siano inabili al
lavoro e debbano essere a carico del cittadino vaticano;
c) per le
figlie col loro matrimonio.
Restano
salvi i sovrani poteri del Sommo Pontefice secondo larticolo 1 lettera c e larticolo 16, nonch quelli del Governatore
secondo larticolo 17.
5. Lautorizzazione indicata nellarticolo
3, quanto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle,non pu essere data, se i
parenti suddetti non siano a carico del cittadino vaticano per obbligo di
alimenti.
Lautorizzazioine
cessa di diritto per i fratelli col raggiungimento degli anni venticinque,
eccetto che siano inabili al lavoro, e per le sorelle, col loro matrimonio.
Restano
salve in ogni casop le facolt indicate nellultimo comma dellarticolo
precedente.
6. La cittadionanza vaticana si perde:
a) dai
Cardinali, quando per qualsiasi ragione cessino dal risiedere nella Citt del
Vaticano od in Roma;
b) da
qualsiasi cittadino collabbandono volontario della residenza in detta Citt;
c) dalle
persone indicate nella lettera b
dellarticolo 1, quando cessino dalla dignit carica, ufficio od impiego, per
il quale erano obbligati o autorizzati a risiedere nella Citt medesima;
d) da
qualunque cittadino vaticano, per il quale la residenza in detta Citt dipenda
dalle autorizzazione indicaate nei precedenti articoli, con la cessazione di diritto
dellautorizzaziione stessa a atenore degli articoli medesima o con la revoca
di essa.
Restano sempre salve, agli effetti della
conservazione della residenza nella Citt del Vaticano e, se del caso, della relativa cittadinanza, le facolt
contemplate nellultimo comma dellarticolo 4.
7. Poich
la lilmitata estensioine della Citt del Vaticano non consente a tutti i
discendenti e collaterali dei cittadini vaticani colle loro nuove famiglie di
risiedere nella Citt stessa, il Sommo Pontefice, nelluntento di incoraggiare
la formazione di nuove famiglie e la procreazione della prole, si riserva, caso per caso, nel suo insindacabile
appr3ezzamento sovrano, di prendere provvedimenti per le nuove famiglie che
debbano abbandonare la Citt del Vaticano, anche colla concessione, a
condizioni di favore, delluso di appartamenti di propriet della Santa Sede
nei territorio del Regno dItalia.
8. La
cittadinanza vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora
tempranea altrove, non accompagnata dalla perdita dellabita{*16}zione nella
Citt del Vaticano o, per i Cardinali, dellabitazione in Roma, o di altre
circostanze comprovanti labbandono della residenza.
9. Le
autorizzazioni contemplate nel presente capo sono revocabili in ogni tempo con
equo preavviso, eccetto che ragioni di ordine pubblico, di servizio, di morale
o di disciplina non consiglino un provvedimento immediato.
10. Il
Governatore tiene un registro dei cittadini vaticani, nel quale sono
trascritti:
a) i
nomi dei cittadini vaticani, di cui alle lettere a, b e c dellarticolo
1 collindicazione del titolo, per il quale banno lanzidetta qualit;
b) le
autorizzazioni prevedute nei presente capo;
c) le
revoche della medesime;
d) le
dichiarazioni di volontario abbandono della stabile residenza;
e) gli
accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per qualunque altro
titolo.
11. I
cittadini vaticani debbono munirsi diuna carta di identit da rilasciarsi dal
Governatore secondo norme da stabilirsi per regolamento.
Collesibizione di detta carta essi
possono uscire ed entrare nella Citt del Vaticano senzaltra formalit.
Sono dispensati dallobbligo di munirsi
della carta di identit i Cardinali che sieno cittadini vaticani col lor
seguito, il Governatore ed altre persone da stabilire nel regolamento.
CAPO
II.
Dellaccesso
e del soggiorno nella Citt del Vaticano
12. Coloro
che non sieno cittadini vaticani per accedere alla Citt del Vaticano debbono
munirsi di un permesso, secondo un
modulo, da stabilirsi con provvedimento del Governatore, che, previo
accertamento dellidentit personale, rilasciato dai funzionari od agenti
incaricati della custodia degli ingressi.
Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi
insidacabilmente dai funzionari ed agenti suindicati, il permesso pu essere
rifutato.
Il permesso ha effetto per rimanere nella
Citt del Vaticano soltano per le ore stabilite con provvedimento del
Governatore.
Il permesso deve essere conservato ed
esibito a qualsiasi richiesta.
13. Per
lingresso di comitive, di pellegrinaggi e simili pu essere rilasciato cogli
effetti suindicati un permesso collettivo, intestato al capo {*17} o ai capi o
diritgenti di dette comitive o pellegrinaggi, e colla sempliced indicazione del
numero di coloro che laccompagnano.
Il governatore o lufficio da esso
delegato pu concedere permessi di accesso permanenti.
14. Chi
non sia cittadino vaticano, per soggiornare nella Citt del Vaticano oltre
lorario iindicato nel penultimo comma dellarticolo 12, deve ottenere
lautorizzazione del Governatore o dellufficio alluopo delegato.
Lautorizzazione determina la durata del
siggiorno e pu contenere le limitazioni e condizioni, che il Governatore e
lufficio suddetto credano convenienti.
15. Somo
dispensati dal permesso di cui allarticolo 12 gli stranieri muniti di
passaporto che sia vistato da un rappresentante diplomatico della Santa Sede o
da altra autorit a ci delegata dal Pontefice. Questo visto non autorizza a
permanere nella Citt del Vaticano oltre lorario di cui nel penultimo comma
dellarticolo citato.
Sono dispensati dal permesso dingresso e
dallautorizzazione di soggiorno occorrente per restare nella Citt del
Vaticano oltre lorario suindicato, i Cardinali che non siano cittadini
vaticani col loro seguito, i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la
S. Sede, la famiglia del
Sommo Pontefice, i dignitari della Corte Pontificia, gli ecclesiastici ed altre
persone addette ad uffici o tribunali della Sede Apostolica, il Consigliere
generale dello Stato, gli impiegati e salariati del Governatoriato e degli
altri uffici vaticani, coloro che appartengono ai corpi armati, quando accedano
per ragioni di servizio, e le altre persone che potranno essere indicate nel
regolamento.
16. Il
Sommo Pontefice, per motivi da apprezzarsi sec0ondo la sua sovrana potest, si
riserva di autorizzare chunque a soggiornare a temp indeterminato nella Citt
del Vaticano, senza che ci induca acquisto della cittadinanza.
17. Il
Governatore o lufficio alluopo delegato possono rilasciare, collo stesso
effetto, autorizzazioni di soggiorno a tempo determinato:
a) a persone di famiglia dei cittadini vaticani, nnei
limiti di parentela indicati nellarticolo 2, quando pure non concorrano o
abbiano cessato di concorrere le condizioni di cui negli articoli 4 e 5, nonch
a parenti ed affini, anche oltre i gradi indicati in detti articoli, sempre che
la loro permenenza nella Citt del Vaticano sia necessaria allassistenza
personale di un cittadino vaticano o al governo della casa di lui. Tale
autorizzazione non pu concedersi, di regola, se non per una sola persona per
ciascun {*18} cittadino vaticano. Per concederio a pi di una persona occorre
un permesso da rilasciarsi personalmente dal Governatore;
b) alle
persone indicate nella lettera precedente, quando per legge siano dovuti gli
alementi da un cittadino vaticano ed egli non sia in grado di prestarli se non
nella propria casa;
c) ai
domestici ed inservienti di cittadini vaticani o di persone che abbiano diritto
di risiedere nella Citt del Vaticano;
d) in
altri casi straordinari di necessit assoluta.
18. Nessuno pu dare alloggio n temporaneo, n permanente, con o senza corrispettivo, anche a persona autorizzata al soggiorno, senza lautorizzazione del Governatore o dellufficio alluopo delegato.
19. Le autorizzazioni indicate nel presente capo sono sempre revocabili, osservato, quanto alleventuale preavviso, il disposto dellarticolo 9.
20. La assegnazione degli alloggi nella Citt del Vaticano a coloro che vi
risiedono, salvo il caso eccezionale di alloggio di propriet privata e ferme
in tale caso le norme circa laffitto, il subaffitto e la facolt di
rfequisizione, fatta insiindacabilmente dal Sommo Pontefice e per esso dal
Governatore.
La concessione di alloggi revocabile,
con congruo preavviso, salvo che ragioani di ordine pubblico, di servizio, di
morale o di disciplina impongano la revoca immediata.
Lalloggio permutabile con provvedimento
dellautorit che lha concesso e con analoghe norme circa il preavviso.
La capacit degli alloggi assegnati od
assegnabili deve essere tenuta presente, insieme ad ogni altra circostanza del
caso, nel concedere o negare lautorizzazione a risiedere dei parenti ed
affini, secondo le disposizioni del Capo I e del presente.
La revoca della concessione dellalloggio
implica di diritto revoca dellautorizzazione a risiedere nella Citt del
Vaticano, salvo che sia altrimenti disposto.
21. Coloro
che si trovano nella Citt del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli
articoli precedenti o dopo che esse sieno acadute o revocate, possono essere
espulsi anche colla forza pubblica.
Per gravi motivi o quando si tratti di
persone condannate dai Tribunali Vaticani, per qualsiasi reato, allespulsione
pu essere aggiunto, con provvedimento del Governatore, il divieto perpetuo o
temporaneo di accedere alla Citt del Vaticano.
22. Il
Governatore tiene un registro di anagrafe. Nel medesimo vengono annotati i nomi
delle persone autorizzate a risiedere nella Citt del {*19} Vaticano a tempo
indeterminato o determinato colle norme di cui agli articoli precedenti, le
revoche delle autorizzazione stesse, i provvedimenti di espulsione e i divieti
di accesso.
CAPO
III.
Accesso
alla Citt del Vaticano con
veicoli.
23. I
veicoli o autoveicoli appartenenti a stranieri, servano essi al trasporto delle
persone o a quello delle cose e sieno essi privati o in servizio pubblico,
possono entrare nella Citt del Vaticano, previo rilascio di uno speciale
permesso;
a) quando
abbiano carico di persone o di merci, delle quali sia autorizzato laccesso
nella Citt;
b) quando,
pur essendo vuoti, sieno chiamati da persona che si trovi nel territorio della
Citt del Vaticano per il transporto di persone o di cose nellinteresse del
richiendente.
Il permesso di entrata del veicolo e
dellautoveicolo pu essere concesso con lo stesso documento con cui
accordato il permesso di accesso o lautorizzazione di soggiorno al conducente
o alle persone transportate, sempre che il veicolo o autoveicolo sia nel
documento stesso indicato in modo da identificarlo.
Il governatore o lufficio da esso
delegato pu concedere permessi permanenti.
24. Il
veicolo o autoveicolo, salvo, in casi esccezikonali, autorizzazione del
governatore o dellufficio a ci delegarto, e salvo il disposto dellarticolo
seguente, deve uscire dalla Citt del Vaticano nei termine indicato nel
permesso medesimo o non appena abbia compiuto il servizio al quale adibito o,
altrimenti, non oltre la scadenza del permesso di entrata o di soggiorno delle
persone trasportate.
25.
in facolt del Governatore di autorizzare che le vetture o autoveicoli in
servizio pubblico del Governatorato di Roma, entrate nella Citt del Vaticano
per il trasporto di persone che ivi rimangono, stazionnino, nelle ore diurne
fissate, nei lughi alluopo determinati, per trasportare altre persone entro o
furi della Citt del Vaticano.
Il Governatore, sotto losservanza della
medesime cautele, pu altresi autorizzare lentrata e lo stazionamento di
vetture o autoveicolil in servizio pubblico del Governatorato di Roma, ancorch
essi entrino vuoti, slava la facolt di organizzare un servizio pubblico di
veicoli od autoveicoli proprio della Citt del Vaticano. {*20}
26. Il
Governatore tiene un registro degli autoveicoli della Citt del Vaticano. In
detto Stato, dei cittadini vaticani e delle altre persone da indicarsi nel
regolamento.
Per la tenuta di detto registro si
applicano, fino a nuova disposiziione, le norme contenute nella legge del Regno
dItalia 15 marzo 1927 n. 436.
27. Nessun
autoveicolo non iscritto nel registro della Citt del Vaticano puo in alcun
caso rifornirsi di carburante nella Citt stessa, se non con carburante che sia
di volta in volta introdotto dal territorio del Regno dItalia, previa
soddisfazione dei diritti doganali e daziari stabiliti nel Regno.
Gli autoveicoli della Citt del Vaticano
non pssono uscire dalla Citt stessa, se non con la dotazione di carburante che
pu essedre contenuta nel loro serbatoio.
Disposizione
generali e transitorie
28. Chi
si introduce nella Citt del Vaticano nonostante il rifiuto di permesso o in
violazione di un provvedimento di divieto di accesso, punito con l;ammenda
fino a lire 180000 o larresto fino a un anno.
29. Chi
si rifornisce nella Citt del Vaticano di carburante per autoveicoli o chi ne
esca con una quantit di carburante superiore a quella stabilita nellarticolo
27, e punito con la pena preveduta nellarticolo 6 della legge n. V in data di
oggi sullorinamento economico, commerciale, e professionale. La confisca
dellautoveicolo facoltativa.
Alla stessa pena soggiace chi scientemente
fornisce carburante a chi non ne ha il diritto.
30. Chi
senza autorizzazione d alloggio a persone munite di permesso di soggiorno
punito con lammenda fino a lire 4500 o con larresto fino a tre mesi.
31. Le
altre contravvenzioni alla presente legge sono punite con lammenda fino a lire
9000 o con larresto fino a sei mesi.
32. Fino
a quando non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso ai Musei Vaticani,
in facolt del Governatore di sospendere con suo provvedimento lapplciazione
della norme contenute negli articoli 12, 13 15, 23, 24 e 25 della presente
legge o di emanarne altre in sostituzuioine delle medesime.
33. La
presente legge ener in vogore nello stesso giorno della sua pubblicazione.
{*21}
Comandiamo che loriginale della
presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nellArchivio
delle leggi dello stato della Citt del Vaticano, e che il testo corrispondente
sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare.
Data dal Nostro palazzo apostolico
Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro
Pontificato.
PIO
PP. XI