[Acta Apostolicae Sedis –
Supplemento, 1929, p. 14]
N. III. – Legge sulla
cittadinanza ed il soggiorno.
7 giugno 1929.
PIO PP. XI
Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:
CAPO I.
DELLA CITTADINANZA.
1. Sono cittandini della Città
del Vaticano:
a) i Cardinali residenti nella detta Città o in Roma;
b) coloro
che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità,
carica, ufficio od impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o
per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal
Cardinale Segretariodi Stato, se si tratta di persona communque addetta alla
Corte Pontificia od a qualunque
ufficio di cuii all’articolo 2 della legge fondamentale della Città del
Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona;
c) coloro che, anche indipendentemente dalle
condizioni previate dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo
Pontefice a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano con concessione o
con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente.
2. Sono
del pari cittadini vataicani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli
e le sorelle di un cittadino vaticano, purchè sieno secolui conviventi ed
autorizzati a risiedere nella , secondo le norme stabilite nei seguenti
articoli.
3. L’autorizzazione
indicata nell’articolo precedente è data dal Sommo Pontefice e per esso dal
Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla
Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all’articolo 2 della letgge
fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra
persona.
4. L’autorizzazione per ilconiuge e per i
figli può essere data in base alla semplice constatazione del rapporto di
famiglia.
L’autorizzazione
cessa di diritto:
a) per il
coniuge, se il matrimonio sia annullato o dispensato, oppure sia pronunciata la
separazione coniugale; {*15}
b) per i
figli col raggiungimento dell’età di 25 anni, eccetto che siano inabili al
lavoro e debbano essere a carico del cittadino vaticano;
c) per le
figlie col loro matrimonio.
Restano
salvi i sovrani poteri del Sommo Pontefice secondo l’articolo 1 lettera c e l’articolo 16, nonché quelli del Governatore
secondo l’articolo 17.
5. L’autorizzazione indicata nell’articolo
3, quanto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle,non può essere data, se i
parenti suddetti non siano a carico del cittadino vaticano per obbligo di
alimenti.
L’autorizzazioine
cessa di diritto per i fratelli col raggiungimento degli anni venticinque,
eccetto che siano inabili al lavoro, e per le sorelle, col loro matrimonio.
Restano
salve in ogni casop le facoltà indicate nell’ultimo comma dell’articolo
precedente.
6. La cittadionanza vaticana si perde:
a) dai
Cardinali, quando per qualsiasi ragione cessino dal risiedere nella Città del
Vaticano od in Roma;
b) da
qualsiasi cittadino coll’abbandono volontario della residenza in detta Città;
c) dalle
persone indicate nella lettera b
dell’articolo 1, quando cessino dalla dignità carica, ufficio od impiego, per
il quale erano obbligati o autorizzati a risiedere nella Città medesima;
d) da
qualunque cittadino vaticano, per il quale la residenza in detta Città dipenda
dalle autorizzazione indicaate nei precedenti articoli, con la cessazione di diritto
dell’autorizzaziione stessa a atenore degli articoli medesima o con la revoca
di essa.
Restano sempre salve, agli effetti della
conservazione della residenza nella Città del Vaticano e, se del caso, della relativa cittadinanza, le facoltà
contemplate nell’ultimo comma dell’articolo 4.
7. Poiché
la lilmitata estensioine della Città del Vaticano non consente a tutti i
discendenti e collaterali dei cittadini vaticani colle loro nuove famiglie di
risiedere nella Città stessa, il Sommo Pontefice, nell’untento di incoraggiare
la formazione di nuove famiglie e la procreazione della prole, si riserva, caso per caso, nel suo insindacabile
appr3ezzamento sovrano, di prendere provvedimenti per le nuove famiglie che
debbano abbandonare la Città del Vaticano, anche colla concessione, a
condizioni di favore, dell’uso di appartamenti di proprietà della Santa Sede
nei territorio del Regno d’Italia.
8. La
cittadinanza vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora
tempranea altrove, non accompagnata dalla perdita dell’abita{*16}zione nella
Città del Vaticano o, per i Cardinali, dell’abitazione in Roma, o di altre
circostanze comprovanti l’abbandono della residenza.
9. Le
autorizzazioni contemplate nel presente capo sono revocabili in ogni tempo con
equo preavviso, eccetto che ragioni di ordine pubblico, di servizio, di morale
o di disciplina non consiglino un provvedimento immediato.
10. Il
Governatore tiene un registro dei cittadini vaticani, nel quale sono
trascritti:
a) i
nomi dei cittadini vaticani, di cui alle lettere a, b e c dell’articolo
1 coll’indicazione del titolo, per il quale banno l’anzidetta qualità;
b) le
autorizzazioni prevedute nei presente capo;
c) le
revoche della medesime;
d) le
dichiarazioni di volontario abbandono della stabile residenza;
e) gli
accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per qualunque altro
titolo.
11. I
cittadini vaticani debbono munirsi diuna carta di identità da rilasciarsi dal
Governatore secondo norme da stabilirsi per regolamento.
Coll’esibizione di detta carta essi
possono uscire ed entrare nella Città del Vaticano senz’altra formalità.
Sono dispensati dall’obbligo di munirsi
della carta di identità i Cardinali che sieno cittadini vaticani col lor
seguito, il Governatore ed altre persone da stabilire nel regolamento.
CAPO
II.
Dell’accesso
e del soggiorno nella Città del Vaticano
12. Coloro
che non sieno cittadini vaticani per accedere alla Città del Vaticano debbono
munirsi di un permesso, secondo un
modulo, da stabilirsi con provvedimento del Governatore, che, previo
accertamento dell’identità personale, è rilasciato dai funzionari od agenti
incaricati della custodia degli ingressi.
Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi
insidacabilmente dai funzionari ed agenti suindicati, il permesso può essere
rifutato.
Il permesso ha effetto per rimanere nella
Città del Vaticano soltano per le ore stabilite con provvedimento del
Governatore.
Il permesso deve essere conservato ed
esibito a qualsiasi richiesta.
13. Per
l’ingresso di comitive, di pellegrinaggi e simili può essere rilasciato cogli
effetti suindicati un permesso collettivo, intestato al capo {*17} o ai capi o
diritgenti di dette comitive o pellegrinaggi, e colla sempliced indicazione del
numero di coloro che l’accompagnano.
Il governatore o l’ufficio da esso
delegato può concedere permessi di accesso permanenti.
14. Chi
non sia cittadino vaticano, per soggiornare nella Città del Vaticano oltre
l’orario iindicato nel penultimo comma dell’articolo 12, deve ottenere
l’autorizzazione del Governatore o dell’ufficio all’uopo delegato.
L’autorizzazione determina la durata del
siggiorno e può contenere le limitazioni e condizioni, che il Governatore e
l’ufficio suddetto credano convenienti.
15. Somo
dispensati dal permesso di cui all’articolo 12 gli stranieri muniti di
passaporto che sia vistato da un rappresentante diplomatico della Santa Sede o
da altra autorità a ciò delegata dal Pontefice. Questo visto non autorizza a
permanere nella Città del Vaticano oltre l’orario di cui nel penultimo comma
dell’articolo citato.
Sono dispensati dal permesso d’ingresso e
dall’autorizzazione di soggiorno occorrente per restare nella Città del
Vaticano oltre l’orario suindicato, i Cardinali che non siano cittadini
vaticani col loro seguito, i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la
S. Sede, la famiglia del
Sommo Pontefice, i dignitari della Corte Pontificia, gli ecclesiastici ed altre
persone addette ad uffici o tribunali della Sede Apostolica, il Consigliere
generale dello Stato, gli impiegati e salariati del Governatoriato e degli
altri uffici vaticani, coloro che appartengono ai corpi armati, quando accedano
per ragioni di servizio, e le altre persone che potranno essere indicate nel
regolamento.
16. Il
Sommo Pontefice, per motivi da apprezzarsi sec0ondo la sua sovrana potestà, si
riserva di autorizzare chunque a soggiornare a temp indeterminato nella Città
del Vaticano, senza che ciò induca acquisto della cittadinanza.
17. Il
Governatore o l’ufficio all’uopo delegato possono rilasciare, collo stesso
effetto, autorizzazioni di soggiorno a tempo determinato:
a) a persone di famiglia dei cittadini vaticani, nnei
limiti di parentela indicati nell’articolo 2, quando pure non concorrano o
abbiano cessato di concorrere le condizioni di cui negli articoli 4 e 5, nonché
a parenti ed affini, anche oltre i gradi indicati in detti articoli, sempre che
la loro permenenza nella Città del Vaticano sia necessaria all’assistenza
personale di un cittadino vaticano o al governo della casa di lui. Tale
autorizzazione non può concedersi, di regola, se non per una sola persona per
ciascun {*18} cittadino vaticano. Per concederio a più di una persona occorre
un permesso da rilasciarsi personalmente dal Governatore;
b) alle
persone indicate nella lettera precedente, quando per legge siano dovuti gli
alementi da un cittadino vaticano ed egli non sia in grado di prestarli se non
nella propria casa;
c) ai
domestici ed inservienti di cittadini vaticani o di persone che abbiano diritto
di risiedere nella Città del Vaticano;
d) in
altri casi straordinari di necessità assoluta.
18. Nessuno può dare alloggio né temporaneo, nè permanente, con o senza corrispettivo, anche a persona autorizzata al soggiorno, senza l’autorizzazione del Governatore o dell’ufficio all’uopo delegato.
19. Le autorizzazioni indicate nel presente capo sono sempre revocabili, osservato, quanto all’eventuale preavviso, il disposto dell’articolo 9.
20. La assegnazione degli alloggi nella Città del Vaticano a coloro che vi
risiedono, salvo il caso eccezionale di alloggio di proprietà privata e ferme
in tale caso le norme circa l’affitto, il subaffitto e la facoltà di
rfequisizione, è fatta insiindacabilmente dal Sommo Pontefice e per esso dal
Governatore.
La concessione di alloggi è revocabile,
con congruo preavviso, salvo che ragioani di ordine pubblico, di servizio, di
morale o di disciplina impongano la revoca immediata.
L’alloggio è permutabile con provvedimento
dell’autorità che l’ha concesso e con analoghe norme circa il preavviso.
La capacità degli alloggi assegnati od
assegnabili deve essere tenuta presente, insieme ad ogni altra circostanza del
caso, nel concedere o negare l’autorizzazione a risiedere dei parenti ed
affini, secondo le disposizioni del Capo I e del presente.
La revoca della concessione dell’alloggio
implica di diritto revoca dell’autorizzazione a risiedere nella Città del
Vaticano, salvo che sia altrimenti disposto.
21. Coloro
che si trovano nella Città del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli
articoli precedenti o dopo che esse sieno acadute o revocate, possono essere
espulsi anche colla forza pubblica.
Per gravi motivi o quando si tratti di
persone condannate dai Tribunali Vaticani, per qualsiasi reato, all’espulsione
può essere aggiunto, con provvedimento del Governatore, il divieto perpetuo o
temporaneo di accedere alla Città del Vaticano.
22. Il
Governatore tiene un registro di anagrafe. Nel medesimo vengono annotati i nomi
delle persone autorizzate a risiedere nella Città del {*19} Vaticano a tempo
indeterminato o determinato colle norme di cui agli articoli precedenti, le
revoche delle autorizzazione stesse, i provvedimenti di espulsione e i divieti
di accesso.
CAPO
III.
Accesso
alla Città del Vaticano con
veicoli.
23. I
veicoli o autoveicoli appartenenti a stranieri, servano essi al trasporto delle
persone o a quello delle cose e sieno essi privati o in servizio pubblico,
possono entrare nella Città del Vaticano, previo rilascio di uno speciale
permesso;
a) quando
abbiano carico di persone o di merci, delle quali sia autorizzato l’accesso
nella Città;
b) quando,
pur essendo vuoti, sieno chiamati da persona che si trovi nel territorio della
Città del Vaticano per il transporto di persone o di cose nell’interesse del
richiendente.
Il permesso di entrata del veicolo e
dell’autoveicolo può essere concesso con lo stesso documento con cui è
accordato il permesso di accesso o l’autorizzazione di soggiorno al conducente
o alle persone transportate, sempre che il veicolo o autoveicolo sia nel
documento stesso indicato in modo da identificarlo.
Il governatore o l’ufficio da esso
delegato può concedere permessi permanenti.
24. Il
veicolo o autoveicolo, salvo, in casi esccezikonali, autorizzazione del
governatore o dell’ufficio a ciò delegarto, e salvo il disposto dell’articolo
seguente, deve uscire dalla Città del Vaticano nei termine indicato nel
permesso medesimo o non appena abbia compiuto il servizio al quale è adibito o,
altrimenti, non oltre la scadenza del permesso di entrata o di soggiorno delle
persone trasportate.
25. È
in facoltà del Governatore di autorizzare che le vetture o autoveicoli in
servizio pubblico del Governatorato di Roma, entrate nella Città del Vaticano
per il trasporto di persone che ivi rimangono, stazionnino, nelle ore diurne
fissate, nei lughi all’uopo determinati, per trasportare altre persone entro o
furi della Città del Vaticano.
Il Governatore, sotto l’osservanza della
medesime cautele, può altresi autorizzare l’entrata e lo stazionamento di
vetture o autoveicolil in servizio pubblico del Governatorato di Roma, ancorchè
essi entrino vuoti, slava la facoltà di organizzare un servizio pubblico di
veicoli od autoveicoli proprio della Città del Vaticano. {*20}
26. Il
Governatore tiene un registro degli autoveicoli della Città del Vaticano. In
detto Stato, dei cittadini vaticani e delle altre persone da indicarsi nel
regolamento.
Per la tenuta di detto registro si
applicano, fino a nuova disposiziione, le norme contenute nella legge del Regno
d’Italia 15 marzo 1927 n. 436.
27. Nessun
autoveicolo non iscritto nel registro della Città del Vaticano puo in alcun
caso rifornirsi di carburante nella Città stessa, se non con carburante che sia
di volta in volta introdotto dal territorio del Regno d’Italia, previa
soddisfazione dei diritti doganali e daziari stabiliti nel Regno.
Gli autoveicoli della Città del Vaticano
non pssono uscire dalla Città stessa, se non con la dotazione di carburante che
può essedre contenuta nel loro serbatoio.
Disposizione
generali e transitorie
28. Chi
si introduce nella Città del Vaticano nonostante il rifiuto di permesso o in
violazione di un provvedimento di divieto di accesso, è punito con l’;ammenda
fino a lire 180000 o l’arresto fino a un anno.
29. Chi
si rifornisce nella Città del Vaticano di carburante per autoveicoli o chi ne
esca con una quantità di carburante superiore a quella stabilita nell’articolo
27, e punito con la pena preveduta nell’articolo 6 della legge n. V in data di
oggi sull’orinamento economico, commerciale, e professionale. La confisca
dell’autoveicolo è facoltativa.
Alla stessa pena soggiace chi scientemente
fornisce carburante a chi non ne ha il diritto.
30. Chi
senza autorizzazione dà alloggio a persone munite di permesso di soggiorno è
punito con l’ammenda fino a lire 4500 o con l’arresto fino a tre mesi.
31. Le
altre contravvenzioni alla presente legge sono punite con l’ammenda fino a lire
9000 o con l’arresto fino a sei mesi.
32. Fino
a quando non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso ai Musei Vaticani,
è in facoltà del Governatore di sospendere con suo provvedimento l’applciazione
della norme contenute negli articoli 12, 13 15, 23, 24 e 25 della presente
legge o di emanarne altre in sostituzuioine delle medesime.
33. La
presente legge enerà in vogore nello stesso giorno della sua pubblicazione.
{*21}
Comandiamo che l’originale della
presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio
delle leggi dello stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente
sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare.
Data dal Nostro palazzo apostolico
Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro
Pontificato.
PIO
PP. XI