[Acta Apostolicae Sedis – Supplemento, 1929, p. 14]

 

N. III. – Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno.

7 giugno 1929.

 

PIO PP.  XI

 

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

 

CAPO I.

DELLA CITTADINANZA.

 

1.  Sono cittandini della Città del Vaticano:

                a)  i Cardinali residenti nella detta Città o in Roma;

                b)  coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio od impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretariodi Stato, se si tratta di persona communque addetta alla Corte  Pontificia od a qualunque ufficio di cuii all’articolo 2 della legge fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona;

                c)  coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previate dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente.

2.  Sono del pari cittadini vataicani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purchè sieno secolui conviventi ed autorizzati a risiedere nella , secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.

3.  L’autorizzazione indicata nell’articolo precedente è data dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all’articolo 2 della letgge fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona.

4.  L’autorizzazione per ilconiuge e per i figli può essere data in base alla semplice constatazione del rapporto di famiglia.

L’autorizzazione cessa di diritto:

      a)  per il coniuge, se il matrimonio sia annullato o dispensato, oppure sia pronunciata la separazione coniugale; {*15}

      b)  per i figli col raggiungimento dell’età di 25 anni, eccetto che siano inabili al lavoro e debbano essere a carico del cittadino vaticano;

      c)  per le figlie col loro matrimonio.

Restano salvi i sovrani poteri del Sommo Pontefice secondo l’articolo 1 lettera c e l’articolo 16, nonché quelli del Governatore secondo l’articolo 17.

5.  L’autorizzazione indicata nell’articolo 3, quanto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle,non può essere data, se i parenti suddetti non siano a carico del cittadino vaticano per obbligo di alimenti.

L’autorizzazioine cessa di diritto per i fratelli col raggiungimento degli anni venticinque, eccetto che siano inabili al lavoro, e per le sorelle, col loro matrimonio.

Restano salve in ogni casop le facoltà indicate nell’ultimo comma dell’articolo precedente.

6.  La cittadionanza vaticana si perde:

      a)  dai Cardinali, quando per qualsiasi ragione cessino dal risiedere nella Città del Vaticano od in Roma;

      b)  da qualsiasi cittadino coll’abbandono volontario della residenza in detta Città;

      c)  dalle persone indicate nella lettera b dell’articolo 1, quando cessino dalla dignità carica, ufficio od impiego, per il quale erano obbligati o autorizzati a risiedere nella Città medesima;

      d)  da qualunque cittadino vaticano, per il quale la residenza in detta Città dipenda dalle autorizzazione indicaate nei precedenti articoli, con la cessazione di diritto dell’autorizzaziione stessa a atenore degli articoli medesima o con la revoca di essa.

Restano  sempre salve, agli effetti della conservazione della residenza nella Città del Vaticano e, se del caso, della relativa cittadinanza, le facoltà contemplate nell’ultimo comma dell’articolo 4.

7.  Poiché la lilmitata estensioine della Città del Vaticano non consente a tutti i discendenti e collaterali dei cittadini vaticani colle loro nuove famiglie di risiedere nella Città stessa, il Sommo Pontefice, nell’untento di incoraggiare la formazione di nuove famiglie e la procreazione della prole, si riserva,  caso per caso, nel suo insindacabile appr3ezzamento sovrano, di prendere provvedimenti per le nuove famiglie che debbano abbandonare la Città del Vaticano, anche colla concessione, a condizioni di favore, dell’uso di appartamenti di proprietà della Santa Sede nei territorio del Regno d’Italia.

8.  La cittadinanza vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora tempranea altrove, non accompagnata dalla perdita dell’abita{*16}zione nella Città del Vaticano o, per i Cardinali, dell’abitazione in Roma, o di altre circostanze comprovanti l’abbandono della residenza.

9.  Le autorizzazioni contemplate nel presente capo sono revocabili in ogni tempo con equo preavviso, eccetto che ragioni di ordine pubblico, di servizio, di morale o di disciplina non consiglino un provvedimento immediato.

10. Il Governatore tiene un registro dei cittadini vaticani, nel quale sono trascritti:

      a)  i nomi dei cittadini vaticani, di cui alle lettere a, b e c dell’articolo 1 coll’indicazione del titolo, per il quale banno l’anzidetta qualità;

      b)  le autorizzazioni prevedute nei presente capo;

      c)  le revoche della medesime;

      d)  le dichiarazioni di volontario abbandono della stabile residenza;

      e)  gli accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per qualunque altro titolo.

11.  I cittadini vaticani debbono munirsi diuna carta di identità da rilasciarsi dal Governatore secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Coll’esibizione di detta carta essi possono uscire ed entrare nella Città del Vaticano senz’altra formalità.

Sono dispensati dall’obbligo di munirsi della carta di identità i Cardinali che sieno cittadini vaticani col lor seguito, il Governatore ed altre persone da stabilire nel regolamento.

 

CAPO II.

Dell’accesso e del soggiorno nella Città del Vaticano

 

12.  Coloro che non sieno cittadini vaticani per accedere alla Città del Vaticano debbono munirsi di un permesso, secondo un  modulo, da stabilirsi con provvedimento del Governatore, che, previo accertamento dell’identità personale, è rilasciato dai funzionari od agenti incaricati della custodia degli ingressi.

Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi insidacabilmente dai funzionari ed agenti suindicati, il permesso può essere rifutato.

Il permesso ha effetto per rimanere nella Città del Vaticano soltano per le ore stabilite con provvedimento del Governatore.

Il permesso deve essere conservato ed esibito a qualsiasi richiesta.

13.  Per l’ingresso di comitive, di pellegrinaggi e simili può essere rilasciato cogli effetti suindicati un permesso collettivo, intestato al capo {*17} o ai capi o diritgenti di dette comitive o pellegrinaggi, e colla sempliced indicazione del numero di coloro che l’accompagnano.

Il governatore o l’ufficio da esso delegato può concedere permessi di accesso permanenti.

14.  Chi non sia cittadino vaticano, per soggiornare nella Città del Vaticano oltre l’orario iindicato nel penultimo comma dell’articolo 12, deve ottenere l’autorizzazione del Governatore o dell’ufficio all’uopo delegato.

L’autorizzazione determina la durata del siggiorno e può contenere le limitazioni e condizioni, che il Governatore e l’ufficio suddetto credano convenienti.

15.  Somo dispensati dal permesso di cui all’articolo 12 gli stranieri muniti di passaporto che sia vistato da un rappresentante diplomatico della Santa Sede o da altra autorità a ciò delegata dal Pontefice. Questo visto non autorizza a permanere nella Città del Vaticano oltre l’orario di cui nel penultimo comma dell’articolo citato.

Sono dispensati dal permesso d’ingresso e dall’autorizzazione di soggiorno occorrente per restare nella Città del Vaticano oltre l’orario suindicato, i Cardinali che non siano cittadini vaticani col loro seguito, i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede, la famiglia del
Sommo Pontefice, i dignitari della Corte Pontificia, gli ecclesiastici ed altre persone addette ad uffici o tribunali della Sede Apostolica, il Consigliere generale dello Stato, gli impiegati e salariati del Governatoriato e degli altri uffici vaticani, coloro che appartengono ai corpi armati, quando accedano per ragioni di servizio, e le altre persone che potranno essere indicate nel regolamento.

16.  Il Sommo Pontefice, per motivi da apprezzarsi sec0ondo la sua sovrana potestà, si riserva di autorizzare chunque a soggiornare a temp indeterminato nella Città del Vaticano, senza che ciò induca acquisto della cittadinanza.

17.  Il Governatore o l’ufficio all’uopo delegato possono rilasciare, collo stesso effetto, autorizzazioni di soggiorno a tempo determinato:

      a)  a persone di famiglia dei cittadini vaticani, nnei limiti di parentela indicati nell’articolo 2, quando pure non concorrano o abbiano cessato di concorrere le condizioni di cui negli articoli 4 e 5, nonché a parenti ed affini, anche oltre i gradi indicati in detti articoli, sempre che la loro permenenza nella Città del Vaticano sia necessaria all’assistenza personale di un cittadino vaticano o al governo della casa di lui. Tale autorizzazione non può concedersi, di regola, se non per una sola persona per ciascun {*18} cittadino vaticano. Per concederio a più di una persona occorre un permesso da rilasciarsi personalmente dal Governatore;

      b)  alle persone indicate nella lettera precedente, quando per legge siano dovuti gli alementi da un cittadino vaticano ed egli non sia in grado di prestarli se non nella propria casa;

       c)  ai domestici ed inservienti di cittadini vaticani o di persone che abbiano diritto di risiedere nella Città del Vaticano;

      d)  in altri casi straordinari di necessità assoluta.

18.  Nessuno può dare alloggio né temporaneo, nè permanente, con o senza corrispettivo, anche a persona autorizzata al soggiorno, senza l’autorizzazione del Governatore o dell’ufficio all’uopo delegato.

19.  Le autorizzazioni indicate nel presente capo sono sempre revocabili, osservato, quanto all’eventuale preavviso, il disposto dell’articolo 9.

20.  La assegnazione degli alloggi nella Città del Vaticano a coloro che vi risiedono, salvo il caso eccezionale di alloggio di proprietà privata e ferme in tale caso le norme circa l’affitto, il subaffitto e la facoltà di rfequisizione, è fatta insiindacabilmente dal Sommo Pontefice e per esso dal Governatore.

La concessione di alloggi è revocabile, con congruo preavviso, salvo che ragioani di ordine pubblico, di servizio, di morale o di disciplina impongano la revoca immediata.

L’alloggio è permutabile con provvedimento dell’autorità che l’ha concesso e con analoghe norme circa il preavviso.

La capacità degli alloggi assegnati od assegnabili deve essere tenuta presente, insieme ad ogni altra circostanza del caso, nel concedere o negare l’autorizzazione a risiedere dei parenti ed affini, secondo le disposizioni del Capo I e del presente.

La revoca della concessione dell’alloggio implica di diritto revoca dell’autorizzazione a risiedere nella Città del Vaticano, salvo che sia altrimenti disposto.

21.  Coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli articoli precedenti o dopo che esse sieno acadute o revocate, possono essere espulsi anche colla forza pubblica.

Per gravi motivi o quando si tratti di persone condannate dai Tribunali Vaticani, per qualsiasi reato, all’espulsione può essere aggiunto, con provvedimento del Governatore, il divieto perpetuo o temporaneo di accedere alla Città del Vaticano.

22.  Il Governatore tiene un registro di anagrafe. Nel medesimo vengono annotati i nomi delle persone autorizzate a risiedere nella Città del {*19} Vaticano a tempo indeterminato o determinato colle norme di cui agli articoli precedenti, le revoche delle autorizzazione stesse, i provvedimenti di espulsione e i divieti di accesso.

 

CAPO III.

Accesso alla Città del Vaticano  con veicoli.

 

23.  I veicoli o autoveicoli appartenenti a stranieri, servano essi al trasporto delle persone o a quello delle cose e sieno essi privati o in servizio pubblico, possono entrare nella Città del Vaticano, previo rilascio di uno speciale permesso;

      a)  quando abbiano carico di persone o di merci, delle quali sia autorizzato l’accesso nella Città;

      b)  quando, pur essendo vuoti, sieno chiamati da persona che si trovi nel territorio della Città del Vaticano per il transporto di persone o di cose nell’interesse del richiendente.

Il permesso di entrata del veicolo e dell’autoveicolo può essere concesso con lo stesso documento con cui è accordato il permesso di accesso o l’autorizzazione di soggiorno al conducente o alle persone transportate, sempre che il veicolo o autoveicolo sia nel documento stesso indicato in modo da identificarlo.

Il governatore o l’ufficio da esso delegato può concedere permessi permanenti.

24.  Il veicolo o autoveicolo, salvo, in casi esccezikonali, autorizzazione del governatore o dell’ufficio a ciò delegarto, e salvo il disposto dell’articolo seguente, deve uscire dalla Città del Vaticano nei termine indicato nel permesso medesimo o non appena abbia compiuto il servizio al quale è adibito o, altrimenti, non oltre la scadenza del permesso di entrata o di soggiorno delle persone trasportate.

25.  È in facoltà del Governatore di autorizzare che le vetture o autoveicoli in servizio pubblico del Governatorato di Roma, entrate nella Città del Vaticano per il trasporto di persone che ivi rimangono, stazionnino, nelle ore diurne fissate, nei lughi all’uopo determinati, per trasportare altre persone entro o furi della Città del Vaticano.

Il Governatore, sotto l’osservanza della medesime cautele, può altresi autorizzare l’entrata e lo stazionamento di vetture o autoveicolil in servizio pubblico del Governatorato di Roma, ancorchè essi entrino vuoti, slava la facoltà di organizzare un servizio pubblico di veicoli od autoveicoli proprio della Città del Vaticano. {*20}

26.  Il Governatore tiene un registro degli autoveicoli della Città del Vaticano. In detto Stato, dei cittadini vaticani e delle altre persone da indicarsi nel regolamento.

Per la tenuta di detto registro si applicano, fino a nuova disposiziione, le norme contenute nella legge del Regno d’Italia 15 marzo 1927 n. 436.

27. Nessun autoveicolo non iscritto nel registro della Città del Vaticano puo in alcun caso rifornirsi di carburante nella Città stessa, se non con carburante che sia di volta in volta introdotto dal territorio del Regno d’Italia, previa soddisfazione dei diritti doganali e daziari stabiliti nel Regno.

Gli autoveicoli della Città del Vaticano non pssono uscire dalla Città stessa, se non con la dotazione di carburante che può essedre contenuta nel loro serbatoio.

 

Disposizione generali e transitorie

 

28.  Chi si introduce nella Città del Vaticano nonostante il rifiuto di permesso o in violazione di un provvedimento di divieto di accesso, è punito con l’;ammenda fino a lire 180000 o l’arresto fino a un anno.

29.  Chi si rifornisce nella Città del Vaticano di carburante per autoveicoli o chi ne esca con una quantità di carburante superiore a quella stabilita nell’articolo 27, e punito con la pena preveduta nell’articolo 6 della legge n. V in data di oggi sull’orinamento economico, commerciale, e professionale. La confisca dell’autoveicolo è facoltativa.

Alla stessa pena soggiace chi scientemente fornisce carburante a chi non ne ha il diritto.

30.  Chi senza autorizzazione dà alloggio a persone munite di permesso di soggiorno è punito con l’ammenda fino a lire 4500 o con l’arresto fino a tre mesi.

31.  Le altre contravvenzioni alla presente legge sono punite con l’ammenda fino a lire 9000 o con l’arresto fino a sei mesi.

32.  Fino a quando non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso ai Musei Vaticani, è in facoltà del Governatore di sospendere con suo provvedimento l’applciazione della norme contenute negli articoli 12, 13 15, 23, 24 e 25 della presente legge o di emanarne altre in sostituzuioine delle medesime.

33.  La presente legge enerà in vogore nello stesso giorno della sua pubblicazione. {*21}

 

Comandiamo che l’originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

 

PIO PP. XI

 

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