LEGGE 16 giugno 1999 n.66
LEGGE SULLA
CITTADINANZA
Noi Capitani
Reggenti
la Serenissima
Repubblica di San Marino
Promulghiamo e
mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 16 giugno 1999.
Art.1
(Della cittadinanza per origine)
Sono cittadini sammarinesi per origine:
1. i figli di padre sammarinese e i figli di
madre sammarinese se il padre è ignoto o apolide, tanto se la
nascita è avvenuta nel territorio della Repubblica quanto se
avvenuta in Stato estero;
2. i figli di madre sammarinese, che sia in
possesso della cittadinanza sammarinese alla nascita del figlio,
secondo quanto previsto all'articolo 3;
3. gli adottati da cittadino sammarinese
conformemente alle norme sull'adozione;
4. i nati nel territorio della Repubblica se
entrambi i genitori sono ignoti.
Art.2
(Della cittadinanza per naturalizzazione)
Sono cittadini sammarinesi per naturalizzazione coloro ai quali
la cittadinanza è concessa dal Consiglio Grande e Generale, in
base a criteri stabiliti da apposite leggi da approvare con
maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.
Art.3
(Formalità per l'atto di opzione della cittadinanza)
Gli effetti del possesso della cittadinanza sammarinese per
nascita da madre cittadina alla nascita del figlio, intendendosi
per tale anche la cittadina che abbia ottenuto il reintegro nella
cittadinanza o la naturalizzazione per fatto proprio, decorrono
dalla dichiarazione di opzione per la cittadinanza sammarinese
che i soggetti devono rendere avanti all'Ufficiale di Stato
Civile o all'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese entro
il perentorio termine di dodici mesi dal raggiungimento della
maggiore età.
L'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese curerà l'inoltro
dell'atto di opzione all'Ufficiale di Stato Civile per la
trascrizione nei registri di cittadinanza.
In deroga al primo comma del presente articolo il possesso della
cittadinanza sammarinese decorre dalla nascita allorquando il
padre di cittadinanza estera non trasmette la cittadinanza al
figlio secondo la legge dello Stato cui appartiene.
Art.4
(Della cittadinanza a seguito di matrimonio)
I cittadini sammarinesi, che contraggono matrimonio con
stranieri, conservano la cittadinanza purchè, a seguito di
matrimonio, non acquistino, con manifestazione di volontà, la
cittadinanza dei coniugi stranieri.
L'Ufficiale di Stato Civile è tenuto, nel caso di acquisto
volontario di cui al comma che precede, alla cancellazione dai
registri di cittadinanza.
La cittadinanza sammarinese non si acquista per effetto di
matrimonio con cittadino sammarinese.
I coniugi di cittadini sammarinesi residenti sono su richiesta
iscritti dall'Ufficiale di Stato Civile nei Registri della
popolazione residente.
Art.5
(Riassunzione della cittadinanza)
La cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito
di matrimonio, all'atto della vedovanza o del riacquisto dello
stato libero conseguente la pronuncia giudiziaria che dichiara la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene reintegrata
nella cittadinanza mediante semplice presa d'atto del Consiglio
Grande e Generale.
Le istanze delle interessate corredate dai documenti di rito,
dovranno essere inoltrate al Consiglio Grande e Generale che
provvederà a prenderle in visione almeno ogni sei mesi.
Art.6
(Rinuncia e perdita della cittadinanza)
La cittadina divenuta sammarinese per matrimonio, decorsi cinque
anni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, a condizione che non sia residente in
Repubblica, perde la cittadinanza acquisita qualora sia in
possesso di altra cittadinanza.
Oltre al caso previsto dall'articolo 4 secondo comma, la
cittadinanza sammarinese si perde per atto di esplicita rinuncia
quando il richiedente dimostri di aver acquistato altra
cittadinanza, ovvero dichiari espressamente che la rinuncia
stessa è finalizzata a perfezionare l'acquisizione di altra
cittadinanza.
L'atto di rinuncia va presentato al Consiglio Grande e Generale,
il quale ne prende atto nella sua più prossima seduta.
Gli effetti dell'atto di rinuncia decorrono dalla presa d'atto
del Consiglio Grande e Generale e non si estendono nei confronti
del coniuge e dei discendenti nati prima della rinuncia.
L'Ufficiale di Stato Civile è tenuto, una volta acquisita la
necessaria documentazione, alla cancellazione dai registri di
cittadinanza.
Il minore che acquista doppia cittadinanza per effetto della
rinuncia dell'ascendente, dovrà optare per una sola cittadinanza
entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età.
Art.7
(Della iscrizione nei registri della cittadinanza dei nati e
residenti all'estero)
Dal 1° gennaio 2000 i figli di cittadino sammarinese nati
all'estero e ivi residenti devono dichiarare la volontà di
permanere iscritti nei registri della cittadinanza entro il
termine di dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età,
pena la cancellazione dai registri di cittadinanza.
Tale dichiarazione può essere resa avanti all'autorità
Diplomatica o Consolare sammarinese o all'Ufficiale di Stato
Civile.
Operata la cancellazione i cittadini che intendono essere
reiscritti dovranno fare apposita richiesta da presentarsi
personalmente all'Ufficiale di Stato Civile.
La cancellazione non potrà in ogni caso avvenire per coloro che
non hanno altra cittadinanza se non quella sammarinese.
Art.8
(Disposizioni finali e transitorie)
Sono abrogate le Leggi 25 febbraio 1974 n.11, 27 marzo 1984 n.32
e successive modifiche e 15 dicembre 1997 n.144, nonch ogni
altra norma in contrasto con la presente legge.
La donna straniera che abbia contratto matrimonio con cittadino
sammarinese vigente la Legge 15 dicembre 1997 n.144, acquista la
cittadinanza sammarinese ai sensi della medesima legge.
I figli di madre sammarinese, la quale sia in possesso della
cittadinanza sammarinese alla nascita del figlio, intendendosi
per tale anche la cittadina che abbia ottenuto il reintegro nella
cittadinanza o la naturalizzazione per fatto proprio, che
all'entrata in vigore della presente legge siano maggiorenni e
residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da
almeno dieci anni, anche non continuativi, possono richiedere la
cittadinanza sammarinese, rendendo l'apposita dichiarazione
avanti all'Ufficiale di Stato Civile nel perentorio termine di
sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si
estende ai figli maggiorenni qualora posseggano il requisito
della residenza di cui sopra e ne facciano espressa richiesta nei
termini anzidetti; per i figli minori di età si applicano le
disposizioni previste all'articolo 3.
Art.9
(Entrata in vigore)
La presente legge viene sottoposta a referendum confermativo ai
sensi dell'articolo 29 della Legge 28 novembre 1994 n.101 e nel
caso di risultato favorevole alla sua entrata in vigore produrrà
i suoi effetti il trentesimo giorno successivo al decreto
reggenziale di cui all'articolo 32 della legge citata.
La Segreteria di Stato per gli Affari Interni procederà ad
emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle
formalità richieste dalla presente legge.
Data dalla Nostra Residenza, addì 17 giugno 1999/1698 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Antonello Bacciocchi - Rosa Zafferani
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari