LEGGE 16 giugno 1999 n.66

LEGGE SULLA CITTADINANZA

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 giugno 1999.


Art.1

(Della cittadinanza per origine)

Sono cittadini sammarinesi per origine:


1. i figli di padre sammarinese e i figli di madre sammarinese se il padre è ignoto o apolide, tanto se la nascita è avvenuta nel territorio della Repubblica quanto se avvenuta in Stato estero;
2. i figli di madre sammarinese, che sia in possesso della cittadinanza sammarinese alla nascita del figlio, secondo quanto previsto all'articolo 3;
3. gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione;
4. i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti.

Art.2

(Della cittadinanza per naturalizzazione)

Sono cittadini sammarinesi per naturalizzazione coloro ai quali la cittadinanza è concessa dal Consiglio Grande e Generale, in base a criteri stabiliti da apposite leggi da approvare con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Art.3

(Formalità per l'atto di opzione della cittadinanza)

Gli effetti del possesso della cittadinanza sammarinese per nascita da madre cittadina alla nascita del figlio, intendendosi per tale anche la cittadina che abbia ottenuto il reintegro nella cittadinanza o la naturalizzazione per fatto proprio, decorrono dalla dichiarazione di opzione per la cittadinanza sammarinese che i soggetti devono rendere avanti all'Ufficiale di Stato Civile o all'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese entro il perentorio termine di dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.

L'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese curerà l'inoltro dell'atto di opzione all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione nei registri di cittadinanza.

In deroga al primo comma del presente articolo il possesso della cittadinanza sammarinese decorre dalla nascita allorquando il padre di cittadinanza estera non trasmette la cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato cui appartiene.

Art.4

(Della cittadinanza a seguito di matrimonio)

I cittadini sammarinesi, che contraggono matrimonio con stranieri, conservano la cittadinanza purchè, a seguito di matrimonio, non acquistino, con manifestazione di volontà, la cittadinanza dei coniugi stranieri.

L'Ufficiale di Stato Civile è tenuto, nel caso di acquisto volontario di cui al comma che precede, alla cancellazione dai registri di cittadinanza.

La cittadinanza sammarinese non si acquista per effetto di matrimonio con cittadino sammarinese.

I coniugi di cittadini sammarinesi residenti sono su richiesta iscritti dall'Ufficiale di Stato Civile nei Registri della popolazione residente.

Art.5

(Riassunzione della cittadinanza)

La cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito di matrimonio, all'atto della vedovanza o del riacquisto dello stato libero conseguente la pronuncia giudiziaria che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene reintegrata nella cittadinanza mediante semplice presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Le istanze delle interessate corredate dai documenti di rito, dovranno essere inoltrate al Consiglio Grande e Generale che provvederà a prenderle in visione almeno ogni sei mesi.

Art.6

(Rinuncia e perdita della cittadinanza)

La cittadina divenuta sammarinese per matrimonio, decorsi cinque anni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che non sia residente in Repubblica, perde la cittadinanza acquisita qualora sia in possesso di altra cittadinanza.

Oltre al caso previsto dall'articolo 4 secondo comma, la cittadinanza sammarinese si perde per atto di esplicita rinuncia quando il richiedente dimostri di aver acquistato altra cittadinanza, ovvero dichiari espressamente che la rinuncia stessa è finalizzata a perfezionare l'acquisizione di altra cittadinanza.

L'atto di rinuncia va presentato al Consiglio Grande e Generale, il quale ne prende atto nella sua più prossima seduta.

Gli effetti dell'atto di rinuncia decorrono dalla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale e non si estendono nei confronti del coniuge e dei discendenti nati prima della rinuncia.

L'Ufficiale di Stato Civile è tenuto, una volta acquisita la necessaria documentazione, alla cancellazione dai registri di cittadinanza.

Il minore che acquista doppia cittadinanza per effetto della rinuncia dell'ascendente, dovrà optare per una sola cittadinanza entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età.

Art.7

(Della iscrizione nei registri della cittadinanza dei nati e residenti all'estero)

Dal 1° gennaio 2000 i figli di cittadino sammarinese nati all'estero e ivi residenti devono dichiarare la volontà di permanere iscritti nei registri della cittadinanza entro il termine di dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età, pena la cancellazione dai registri di cittadinanza.

Tale dichiarazione può essere resa avanti all'autorità Diplomatica o Consolare sammarinese o all'Ufficiale di Stato Civile.

Operata la cancellazione i cittadini che intendono essere reiscritti dovranno fare apposita richiesta da presentarsi personalmente all'Ufficiale di Stato Civile.

La cancellazione non potrà in ogni caso avvenire per coloro che non hanno altra cittadinanza se non quella sammarinese.

Art.8

(Disposizioni finali e transitorie)

Sono abrogate le Leggi 25 febbraio 1974 n.11, 27 marzo 1984 n.32 e successive modifiche e 15 dicembre 1997 n.144, nonchŽ ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La donna straniera che abbia contratto matrimonio con cittadino sammarinese vigente la Legge 15 dicembre 1997 n.144, acquista la cittadinanza sammarinese ai sensi della medesima legge.

I figli di madre sammarinese, la quale sia in possesso della cittadinanza sammarinese alla nascita del figlio, intendendosi per tale anche la cittadina che abbia ottenuto il reintegro nella cittadinanza o la naturalizzazione per fatto proprio, che all'entrata in vigore della presente legge siano maggiorenni e residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da almeno dieci anni, anche non continuativi, possono richiedere la cittadinanza sammarinese, rendendo l'apposita dichiarazione avanti all'Ufficiale di Stato Civile nel perentorio termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si estende ai figli maggiorenni qualora posseggano il requisito della residenza di cui sopra e ne facciano espressa richiesta nei termini anzidetti; per i figli minori di età si applicano le disposizioni previste all'articolo 3.

Art.9

(Entrata in vigore)

La presente legge viene sottoposta a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 29 della Legge 28 novembre 1994 n.101 e nel caso di risultato favorevole alla sua entrata in vigore produrrà i suoi effetti il trentesimo giorno successivo al decreto reggenziale di cui all'articolo 32 della legge citata.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni procederà ad emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle formalità richieste dalla presente legge.

Data dalla Nostra Residenza, addì 17 giugno 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonello Bacciocchi - Rosa Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari